PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Compiti dei consultori familiari).

      1. La presente legge detta i princìpi che regolano i consultori familiari, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      2. I consultori familiari hanno i seguenti compiti:

          a) l'assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali e al rispetto della vita umana;

          b) la protezione dei minori e del loro sviluppo psico-fisico;

          c) la tutela della vita umana fin dal suo concepimento;

          d) l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi;

          e) l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura della infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 40;

          f) disporre gli interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro;

          g) sviluppare misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali;

 

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          h) sviluppare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età;

          i) assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.

Art. 2.
(Princìpi).

      1. Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari, in conformità ai seguenti princìpi:

          a) i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali;

          b) i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali;

          c) i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presìdi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali;

          d) ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali.

Art. 3.
(Compiti di vigilanza delle regioni).

      1. Le regioni assicurano attraverso l'attività dei consultori familiari di cui alla presente legge la vigilanza e il rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

 

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Art. 4.
(Tutela della maternità e del concepito).

      1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all'area materno-infantile della tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti:

          a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza;

          b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e sul territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale;

          c) informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità;

          d) elaborano in collaborazione con gli enti locali interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza;

          e) offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;

          f) si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni a difesa della vita;

 

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          g) informano sulle norme vigenti in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.

Art. 5.
(Personale)

      1. La dotazione organica dei consultori familiari assicura la collaborazione delle seguenti figure professionali:

          a) medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza;

          b) psicologi;

          c) assistenti sociali;

          d) educatori professionali;

          e) infermieri.

      2. Gli operatori di cui al comma 2 sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo di lavoro dell'équipe interdisciplinare.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nella presente legge si provvede tramite la istituzione di un apposito Fondo.
      2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 7.
(Ripartizione del Fondo).

      1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 sulla base dei seguenti criteri:

          a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

          b) il 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.

Art. 8.
(Abrogazioni).

      1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.